La sentenza del Processo di Savona

La sentenza del Processo di Savona

(1927)

L'espatrio clandestino di Turati fu oggetto di un processo che si svolse dinanzi al tribunale di Savona. Turati e Pertini furono giudicati in contumacia. Carlo Rosselli e Parri trasformarono il dibattimento in una memorabile requisitoria contro il fascismo e le sue violenze. Il verdetto dei giudici e la motivazione tradiscono sotto il linguaggio burocratico il grave imbarazzo del tribunale, posto dinanzi al dilemma "legge positiva o norma etica". Su un piatto della bilancia vi era un determinato episodio, che la legge prevedeva come reato, sull'altro vi erano le personalità degli imputati, con le loro idee e le loro ragioni. Per uscirne col minor danno il tribunale adottò una triplice tattica: minimizzare per tutti i fatti; assolvere gli imputati minori; alleggerire la posizione degli altri escludendo, paradossalmente, che avessero agito per fini politici.

Fu in realtà una sentenza coraggiosa, perché i giudici respinsero le pressioni dall'alto e assunsero un atteggiamento di "non collaborazione" nei riguardi del regime fascista. Fu anche il canto del cigno del vecchio stato democratico-liberale. Gli oppositori, in seguito, vennero giudicati non più dalla magistratura ordinaria ma dal Tribunale Speciale di stretta osservanza fascista.

(V. FAGGI, Sandro Pertini: sei condanne, due evasioni, Milano, Mondadori 1979, pp. 32-33)

In nome di S. Maestà

Vittorio Emanuele III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

Re d'Italia

Udienza 14 settembre 1927

Il Tribunale penale di Savona

composto dai signori:

Cav. Sarno Pasquale - Presidente

Cav. Donadu Gio Antonio

Cav. Melinossi Angelo Guido Giudici

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

contro

I) Turati Filippo fu Pietro e di De Giovanni Adele nato il 26-11-1857 a Canzo, residente a Milano piazza del Duomo 23, avvocato, latitante, colpito da mandato di cattura.

2) Pertini Alessandro fu Alberto e di Muzio Maria nato il 25-9-1896 in Stella ivi residente con ultima dimora residente in Savona, via Paolo Assereto 17, latitante colpito da mandato di cattura.

3) Parri Ferruccio e di Marsoli Marietta, nato il 19-1-1890 a Pinerolo, residente a Milano, via Moscara 70, attualmente alla colonia dei confinati di polizia di Ustica. det. dal 14-12-1926 al 9-4-1927 e colpito da ordine di cattura.

4) Rosselli Carlo fu Giuseppe e di Pincherle Amelia nato il 16-11-1899, residente a Como, presso l'avv. Mariano Tosati; attualmente al confino di Polizia coloniale di Ustica. det. dal 14-12-1926 al 10-4-1927 e colpito da ordine di cattura.

5) Dabove Lorenzo fu Assunto e fu Lavagna Candida nato li 11-8-1894 a Savona, ivi residente in via Antonello Forzano, 6. Attualmente al confino di polizia colonia di Ustica e colpito da ordine di cattura.

6) Ameglio Emilio fu Domenico e di Brena Angiolina nato il 31 1894 (sic) a Nizza Monferrato, residente a Savona via XX settembre 9, attualmente al confino di polizia colonia di Lipari. det. dal 18-12-1926 al 9-4-1927 e colpito da ordine di cattura.

7) Spirito Francesco fu Luigi e di Traverso Anna nato li 19-9-1875 a Savona ivi residente via Paolo Cappa, attualmente al confino di polizia colonia di Lipari. det. dal 16-12-1926 al 7-4-1927 e colpito da ordine di cattura.

8) Oxilia Italo fu Giovanni e fu Malagamba Maria nato li 3-8-1897 a Bergeggi, residente a Savona via Montenotte io-9, latitante, colpito da mandato di cattura.

9) Oxilia Giacomo, fu Giovanni e fu Malagamba Maria nato il 19-5-1896 a Savona, ivi residente, attualmente nel carcere di Savona in attesa di traduzione al confino di polizia detenuto dal 9-5 al 4-6-1927 e colpito da ordine di cattura.

11) (sic) Albini Ettore di Daniele e di Bardelli Elisa nato il 31-10-1869 a Milano ivi residente, via Guastalla 5, attualmente al confino di polizia; colonia di Lipari. Detenuto dal 13-12-1926 al 9-4-1927 e colpito da mandato di cattura.

I m p u t a t i

A) IL TURATI E IL PERTINI:

Del reato secondo l'art. 160 p.p. della legge di P.S.T.U. - 6, 11, 1926 n. 1848 modif. dall'art. 3 R.D. Legge 4-4-1927 n. 593 per essere la sera dell'11 Dicembre 1926 non muniti di passaporto o di altro equipollente espatriati per motivi politici partendo dal porto di Savona la sera stessa a bordo del motoscafo "Oriens" della ditta omonima e sbarcando la mattina dopo a Calvi di Corsica.

B) ROSSELLI, PARRI, DABOVE, SPIRITO, AMEGLIO, OXILIA Italo, OXILIA Giacomo, e BYANCE'; del reato secondo l'art. 160 cap. I della detta legge modif. dall'art. 3 R.D. legge 14-4-1927 n. 593 e 63 cod. Penale, per avere nelle predette circostanze di tempo ed anche in giorni precedenti in Milano e in Savona cooperato di correità nella preparazione ed esecuzione del reato di cui sopra partecipando il Rosselli, il Parri, il Dabove e gli Oxilia alla preparazione dei mezzi e delle modalità dell'imbarco e del viaggio all'estero e accompagnando Turati e Pertini nel viaggio, somministrando lo Spirito il motoscafo come mezzo di trasporto, provvedendo il Boiancé all'acquisto e consegna del combustibile per il motoscafo e prestando l'Ameglio l'opera propria di motorista durante il viaggio.

C) ALBINI del reato di cui all'art. 160 cap. I della predetta legge modificato dall'art. 3 R.D. legge 14-14-1927 n. 593 per avere con atti compiuti in Milano e Caronno Ghiringhello (Varese) nel Novembre e Dicembre 1926 cooperato nella preparazione di esecuzione dell'espatrio clandestino del Filippo Turati a cui nel primo capo dell'imputazione avendo l'Albini celato per 10 giorni la persona del Turati (dopo la fuga clandestina di Milano) nella sua casa di campagna in Caronno.

D) DABOVE, AMEGLIO, OXILIA Italo e OXILIA Giacomo in particolare:

I) - del reato di cui art. 57 e 354 Cod. per la Marina Mercantile, per avere nella sera dell'11 e fino al mattino del 14 dicembre 1926, partendo da Savona giungendo a Calvi di Corsica e sbarcando di ritorno alla Spezia, assunto il comando del motoscafo "Oriens" senza essere a ciò autorizzati.

2) - del reato secondo gli art. 36-39 e 352 Cod. per la Marina Mercantile in relazione all'art. 911 e 913 del relativo regolamento per avere nelle predette circostanze intrapreso e compiuto una navigazione fuori dei limiti prescritti essendo il motoscafo adibito al solo traffico locale al comando di una capobarca.

4) (sic) - del reato secondo l'art. 95. Cod. Marina Mercantile per avere in dette circostanze adibito il detto motoscafo di quattro passeggeri senza la prescritta autorizzazione e senza l'osservanza delle norme regolamentari per tale servizio.

5) - del reato di cui all'art. 116 Codice Marina Mercantile in relazione all'art. 652 del regolamento per avere omesso giungendo col motoscafo a Spezia il 14 Dicembre 1926, di presentarsi nel termine prescritto all'ufficio di porto e di consegnargli le carte di bordo.

In esito all'odierno pubblico dibattimento.

FATTO

La mattina del 14 Dicembre 1926, verso le ore sette, un motoscafo attraccava di sorpresa all'estremo pontile Walton di Marina di Carrara e, dopo avere deposto a terra due individui, si allontanava rapidamente, sperdendosi nella nebbia. Gli agenti di Finanza di servizio, messi in sospetto, fermarono quegli individui, che si qualificarono per Parri Ferruccio e Rosselli Carlo, dichiarando di provenire da Savona in gita di piacere, e li accompagnarono davanti il Commissario di P.S. di Carrara.

Al quale confermarono, in sostanza, che avevano fatto una gita di piacere a Savona e Spezia, ove il proprietario della barca avrebbe dovuto caricare un motore, che in tutti erano sei persone nel motoscafo, senza però fare il nome dei compagni, e che erano sbarcati per prendere il treno. Il Commissario li tenne in arresto e fece indagini telegrafiche, interessando le Questure di Milano e di Savona. Venne a risultare allora che il Rosselli e il Parri erano ricercati dalla Questura di Milano e che erano indiziati come cooperatori nell'espatrio clandestino di Filippo Turati. In seguito venne anche a risultare che a questo effetto il Rosselli aveva indotto tale Dabove Lorenzo di Savona ad acquistare qui il motoscafo da Spirito Francesco della ditta "Oriens". Tale motoscafo veniva intanto sequestrato nel porto di Spezia ove veniva anche tratto in arresto il Dabov(e). Costui dichiarava che la notte dall'11 al 12 di quel mese di Dicembre il motoscafo, acquistato da Rosselli e Parri con la sua mediazione (da) Spirito Francesco, era partito dalla località di pesci vivi di Savona con a bordo esso Dabove, gli stessi Parri e Rosselli, i fratelli Italo e Giacomo Oxilia, il motorista Ameglio, nonché Filippo Turati e Alessandro Pertini, e dopo circa 12 ore di navigazione, aveva approdato a Calvi di Corsica ove erano sbarcati il Turati e il Pertini, mentre tutti gli altri erano tornati in Italia.

Le indagini fatte dalla P.S. di Savona confermavano sostanzialmente le dichiarazioni del Dabove, e accertavano altresì che la benzina occorrente per la traversata, era stata procurata da tal Giuseppe Boiancé. Anche la Questura di Milano esperiva indagini, e risultava dalle stesse che Filippo Turati era scomparso dalla sua abitazione di Piazza Duomo 23 di quella città sin dal pomeriggio del 4 novembre recatosi a Caronno ghiringhello nella casa di campagna del suo amico Ettore Albini ove si era trattenuto fino alla sera del due di dicembre.

Questi fatti denunciavano il commissario di P.S. di Savona, la Questura di Milano e quella di Carrara e, in seguito a lunga istruttoria, con sentenza del 14 giugno 1927, di questo giudice istruttore, prosciolti alcuni imputati, venivano rinviati al giudizio del Tribunale Turati e Pertini per rispondere del reato di clandestina emigrazione per fini politici, e Rosselli, Parri, Dabove, Ameglio, Spirito, i due Oxilia e Boyancé di cooperazione in tal reato, nonché i soli Dabove, i due Oxilia e Ameglio di reati previsti dal codice per la Marina Mercantile. Il Turati e il Pertini, l'Oxilia Italo e il Boyancé, colpiti da mandato di cattura, rimasero latitanti, mentre gli altri si presentarono a rispondere dei reati in stato di detenzione.

DIRITTO

Le risultanze del processo scritto e del pubblico dibattimento danno la prova chiara e manifesta di questo: Turati e Pertini hanno espatriato senza passaporto e trovansi attualmente in Francia; Rossellil, Parri e Dabove, Oxilia Italo e Giuseppe Boyancé hanno in diverso modo cooperato all'espatrio clandestino. Il Dabove ebbe subito a confessare, quando fu interrogato dal Commissario di Pubblica Sicurezza di Spezia, il Rosselli ed il Parri negativi sul principio, finirono per confessare anch'essi, quando si videro pressati da vari elementi di reità e che ormai era vano negare. Essi confessarono di essere stati i promotori, gli organizzatori e gli esecutori, in parte dell'espatrio del Turati e del Pertini; anche il Dabove non nasconde di avere procurato il motoscafo dallo Spirito dal quale ricevette lire 5.000 di mediazione, in seguito ad incarico del Rosselli, conscio dell'uso a cui doveva servire. Dalle loro dichiarazioni discende la responsabilità anche dell'Oxilia Italo, il quale, conscio del pari dello scopo del viaggio, fu il capitano ed il direttore della rotta, pratico, come egli risulta del governo di una nave.

Provata è del pari la responsabilità del Boyancé: occorreva la benzina pel motore, molta benzina per la lunga traversata, ed egli ebbe incarico dal Dabove di trovarla e la trovò: il teste Caprone dice della di lui sollecitudine nell'ordinare e ritirare la benzina, dice della grande sorpresa che ebbe di vedere esso Caprone nel negozio ove l'acquistava, sorpresa propria di colui che è colto mentre sta commettendo un reato: il Caprone è un ardente fascista della prima ora mentre il Boyancé. già esponente del partito sovversivo locale, è descritto come un uomo senza scrupoli che viveva d'imbrogli e di espedienti.

Subito dopo il fatto egli fuggì da Savona senza che sia stato più possibile rintracciarlo, ciò che è molto significativo su di lui.

Pare invece al Collegio che debba escludersi la responsabilità di Albini, Spirito, Ameglio e Oxilia Giacomo.

L'Albini dette ricovero al Turati nella sua casa di Saronno, ma nessun elemento di causa autorizza a ritenere che egli fosse comunque consapevole di propositi di espatrio clandestino. Egli ebbe in animo di dare ospitalità al suo vecchio amico malato il quale ingiustamente, come si dirà in appresso, credeva che la sua vita fosse minacciata, e non ne fece mistero poiché il teste Toscanini è venuto a deporre come l'Albini, suo impiegato, ebbe a chiedergli un breve permesso per recarsi nella sua casa di Caronno Ghiringhello allo scopo di ricevervi il Turati che gli aveva mandato ospitalità: aggiunge il teste che tale richiesta e tale dichiarazione l'Albini ebbe a farla in pubblico negozio, alla presenza della dattilografa di altre persone. E lo disse anche il dott. Gilardoni che glielo domandava per conto della Questura, mentre avrebbe potuto negarlo.

Altro elemento non trascurabile è che il Turati lasciò la casa Albini il 2 Dicembre, mentre fuggì dall'Italia dopo ben nove giorni.

Lo Spirito vendé il motoscafo, per quanto la vendita fosse soggetta ad una preventiva prova della sua efficienza, al Rosselli per mezzo del di lui amico Dabove. Egli negò questo sul principio, ed in verità a tale negativa, sopra di tutto si deve la presunzione di colpo contro di lui ma lo ammise poi e le risultanze di causa in suo favore, gravi e precise, disperdono la fosca luce che quella negativa, impensamente pronunciata e forse dovuta al turbamento animo di persona affetta da disturbi epilettici, poteva proiettare contro di lui; egli risultava di provata fede fascita ed iscritto al partito, come affermano testi autorevoli, quali Piaggio R. Commissario della Camera di Commercio, il Capitano Corradini e il Comandante Dupanloup decorato della Grande Guerra; ha sempre preso larga parte in tutte le manifestazioni patriottiche, e ripugna il pensare che egli si fosse prestato a favorire persone che rappresentano correnti d'idee contrarie alle sue, e giustamente condannate.

Né lo avrebbe mosso fine di lucro perché la vendita

sarebbe stata conclusa per il prezzo che il motoscafo commercialmente aveva, perché lo stesso motoscafo non a lui ma alla Società Oriens si apparteneva della quale egli non rappresentava la parte preponderante, e perché infine lo Spirito è persona di grande censo che può anche trascurare simili affari.

Ma due circostanze, pare al Collegio, sono perentorie a favore dello Spirito; la prima che egli ritardava la consegna del motoscafo, sia perché voleva fare eseguire dei piccoli restauri, mentre il Rosselli li voleva subito e solo col ricorso ad uno strattagemma (gli fecero credere ad una partita di pesca nell'occasione della quale avrebbero anche ritirato il motore), riuscirono ad avere la consegna del detto motoscafo prima del termine fissato: la seconda è che la benzina del motoscafo non fu fornita da lui pure avendone un deposito autorizzato per la fornitura di ben tre motoscafi, di tre motori e di due automobili in servizio della società. Pare evidente che se lo Spirito fosse stato compartecipe alla fuga, avrebbe subito fornito il motoscafo e la benzina, senza bisogno di ricorrere a persona, come il Boyancé, che poteva compromettere il buon esito dell'impresa.

L'Ameglio governava il motore del motoscafo; egli ha sempre negato di aver conosciuto lo scopo vero del viaggio e questo confermano Parri, Rosselli e Dabove. Egli, dice, s'imbarcò e gli fecero credere che si andava per una partita di pesca; solo in alto mare - aggiunge - si accorse del tranello. In verità il Collegio non può prestare piena fede a questo che pare inverosimile lo scorazzare per il mare prima verso Varazze e poi verso Vado, come fece il motoscafo per ordine di Dabove; lo imbarco dei passeggeri in modo misterioso che prima doveva aver luogo al porto di Vado e poi avvenne ai Pesci Vivi; la promessa di lauto compenso, dovevano pure fargli sospettare qualche cosa se anche non fosse già a conoscenza dell'impresa. D'altro canto le idee dell'Ameglio che non sono contro il regime, la pubblicità che egli aveva dato all'invito del Dabove di guidare il motore per una gita di pesca, ciò che in altre occasioni aveva fatto in qualità di motorista alle dipendenze della ditta "Oriens" la circostanza che a bordo furono effettivamente caricate delle reti da pesca fanno dubitare della scienza dell'Ameglio. La persona che Oxilia Italo condusse con sé a bordo e che aiutò nell'impresa il motorista, fu dallo stesso Oxilia presentata per lo stesso suo fratello Giacomo, onde tale individuo fu dagli imputati tutti, che non lo conoscevano, creduto tale e indicato nei loro interrogatori per Oxilia Giacomo. Ora questi nega di aver partecipato alla consumazione del reato. Ripugna al Collegio che l'Oxilia Italo avesse fatto il nome del fratello contro la verità, ed è rilevante la circostanza che l'imputato pur sapendosi ricercato dalla P.S. non si sia mai presentato. D'altro canto gli imputati tutti hanno escluso che l'odierno giudicabile sia quello che l'Italo Oxilia presentasse come suo fratello, mentre è risultato che tra i due fratelli non corrono buoni rapporti a causa d'interessi che essi vivono separati e che la sera della partenza del motoscafo, che avvenne verso le ventidue, il Giacomo Oxilia si sarebbe trattenuto fino a tardi (oltre le ore 21 e 30) nel bar di Luigi Revello in Valeggia, mentre doveva trovarsi, prima al porto di Vado, donde il motoscafo doveva prima partire, e poscia nella località Pesci Vivi donde effettivamente partì, località parecchio lontane l'una dall'altra. S'impone pertanto, l'assoluzione pel forte dubbio che nasce sulla colpabilità dell'imputato.

La difesa sostiene che ricorre nella specie l'ipotesi dell'art. 49 n. 3 C.P. Sovrastava - essa dice - un pericolo grave ed imminente alle persone del Turati e del Pertini, onde essi furono costretti ad espatriare dalla necessità di salvare se stessi. Il Pertini, aggiunge, dové fuggire da Savona ove gli era stato spezzato il braccio, e la stessa pubblica sicurezza si era dichiarata impotente a difenderlo a Milano si tumultuava per le vie - aggiunge ancora - si cantava che si voleva portare la testa di Turati sopra un palo, case e studi privati venivano violati, persone percosse e la Pubblica Sicurezza dichiarava a Turati che non poteva garantirgli la vita.

Tutto ciò non è rimasto provato: il Turati non ha mai preoccupato la Questura, dice il Comm. Consolo del ministero degli Esteri ed era sempre rispettato; anche il Pertini a Savona era protetto dalla P.S. Una indignazione popolare vi fu, è vero, a Savona, come a Milano, come in tutta Italia, ma fu una santa ed ingiusta (sic) indignazione dopo l'esecrando attentato alla vita del primo ministro; l'anima di tutti un popolo che insorge e protesta contro chi aveva portato la mano sacrilega assassina e contro chi direttamente o indirettamente l'aveva armata, ai danni del figlio migliore di questa patria nostra, che ad Essa dignità e grandezza ha ridato e che tanta luce di sapienza diffonde; ma l'indignazione si spense ben presto, perché fu arginata e contenuta da opportune misure di pubblica sicurezza e da alto senso di civismo e patriottismo. Tuttavia, la vita dei maggiori esponenti di idee contrarie al governo nazionale fu tutelata e garantita, rigidamente e scrupolosamente, tanto che lo stesso Turati qualificava asfissiante la tutela precauzionale della Pubblica Sicurezza. Tutto ciò avveniva, ad ogni modo nei primi giorni successivi all'attentato del 31 ottobre, mentre la fuga del Turati e del Pertini è avvenuta la sera del 11 Dicembre, e cioè dopo più di un mese, quando la calma più perfetta era da un pezzo ritornata, quando cioè non poteva più parlarsi di "pericolo grave ed imminente alla persona" che non vi era come si è detto, mai stato.

Lo espatrio clandestino, dunque, non fu determinato dallo stato di necessità.

Ma il Collegio ritiene che non fosse determinato neanche da motivi politici; l'espatrio intanto è punibile in quanto viola le norme che regolano la materia (mancanza di passaporto o altri documenti equivalenti) e diventa delittuoso se sia determinato da motivo politico. Il contenuto di tale motivo deve essere antinazionale, antipatriottico, avverso al regime di governo, poiché l'intento della legge è di difesa statale e nazionale. Il motivo politico deve essere il motivo determinante il reato di espatrio clandestino e cioè l'unico che integri il rapporto di causalità volontaria fra movente e fatto; pertanto è il fine del reato, ed elemento costitutivo dello stesso. Come tale esso non può presumersi ma deve risultarsi in concreto e deve scaturire da fatti inconcreti.

"Chi persegue scopi contrastati con l'orientamento politico, sociale, chi agisce per abbattere l'organo costitutivo e gli organi statali, evidentemente delinque determinato da motivo antinazionale avverso al regime del governo, e quindi politico". Ora, dagli atti di causa e dall'orale dibattimento non è risultato affatto che Turati e Pertini abbiano in qualsiasi modo manifestato idee o comunque commesso taluni fatti dai quali possa dedursi che per motivo politico abbiano lasciato la Patria. Le loro idee politiche, ormai inutile fardello vinto e seppellito da nuove concezioni etico-sociali che raccolgono l'unanime consenso della nazione, non possono da sole costituire l'elemento integratore del reato, accompagnate come sono, da qualsiasi altro elemento contrario.

Il Turati, vecchio, settantenne, era malato, molto malato, e la sua idea assillante e preoccupante era quella, come è naturale, di volersi curare in luogo adatto, in cui cioè avesse potuto trovare le cure di cui aveva bisogno; dice il dottore Gilardoni che il Turati è affetto da aortite ed enfisema con attacchi anginoidi, e ciò conferma l'altro teste Dott. Pini; aggiunge che è affetto anche da sifilide e che gli praticava le opportune ignizioni. Tutto questo depone il Gilardoni è consacrato in un certificato medico che dallo stesso Turati fu presentato al Prefetto di Milano con la domanda di Passaporto per una località estera in cui avrebbe potuto il Turati trovare cure adatte ai suoi mali. Il Prefetto di Milano accompagnò tale domanda con parere favorevole dice il Comm. Consolo e ciò dimostra la verità della malattia del Turati e del bisogno che egli aveva di cure, malattia nota allo stesso Consolo.

Il Turati non voleva espatriare per fare il fuoriuscito e lo aveva dichiarata il dottor Gilardoni e ne aveva dato parola d'onore al Prefetto di Milano secondo quello che affermano il Gilardoni e il Consolo.

Ma un giorno in cui egli credé di vedere aggravate le misure di vigilanza intorno alla sua persona, si presentò al Prefetto in istato di estrema eccitazione - dice sempre lo stesso Consolo - a dolersene. Egli, conscio della gravità del suo male, dal quale era certamente dominato, esagerava nel ritenere eccessive le doverose misure precauzionali che la P.S. esercitava tanto che, dice il teste Toscanini a cui lo aveva riferito l'Albini aveva sotto il cuscino del letto una rivoltella pronto a tirare un colpo contro se stesso, se ancora avesse visto un agente. Ed in queste condizioni di spirito e di corpo egli fuggì dall'Italia, nella speranza di recuperare la sua compromessa salute, ignaro, perché ancora non gli era stata comunicata, della notizia che il ministero gli garantiva in Italia un sicuro asilo di quiete in cui avrebbe potuto curare i suoi mali.

Il Pertini è figura secondaria egli approfittò dell'occasione che gli si presentava dello espatrio di Turati, organizzato da di lui amici e concittadini, per andare all'estero. D'altro canto la permanenza nella casa materna gli era divenuta impossibile per la coabitazione di un suo fratello che milita nel fascismo e col quale aveva frequenti dissidi. Lo stesso Comm. di P.S. Cav. Guido lo consigliò ad andar via, ed egli, privo di mezzi, di fortuna, andò prima a Milano e poi all'estero a cercare quel lavoro che a Savona non gli riusciva più di trovare. Pare dunque al Collegio che non da motivi politici sia stato determinato l'espatrio clandestino del Turati e del Pertini. L'assenza di questo motivo politico nell'autore del reato, giova ai cooperatori; perché il motivo politico, a norma dell'art. 160 è proprio dell'autore e da questo si comunica ai cooperatori, mentre da questi non può comunicarsi a quello per la ragione che il motivo dei concorrenti non è il determinatore del reato ma lo è quello solo dell'espatriante.

One, pur risultando nel fatto in esame, che Dabove, Rosselli e Parri e specialmente questi due ultimi, per la loro stessa confessione, cooperarono all'espatrio del Turati non solo per ragioni effettive e sentimentali ma pure per ragioni politiche, tuttavia per i motivi sopra accennati, esula anche nei loro confronti il reato ipotizzato.

Concludendo: ritiene il Collegio che il fatto costituisca il reato di cui al capitolo II dell'art. 10 rt. del Codice Penale, essendo il reato stesso l'effetto dell'azione dei giudicabili, nella medesima intensità.

Quanto alla pena si reputa giusto applicare quella restrittiva della libertà personale e si reputa proporzionata nella misura dei mesi dieci di arresto per ciascuno imputato: le modalità in cui il reato venne consumato e la speciale gravità che oggi tale reato assumo di fronte a giuste prescrizioni restrittive emanate per superiore interesse della vita nazionale, giustificando il rigore della pena anche di fronte a persone incensurate come sono i giudicabili.

Dei reati previsti e puniti dal Codice per la Marina Mercantile di cui nel decreto di citazione, deve rispondere il solo Oxilia Italo perché è risultato che egli solamente quale pratico navigatore ebbe il comando del motoscafo durante la rotta di andata e ritorno.

Si crede giusto applicare le seguenti pene:

per il reato di cui al n. 1 lettera D, quella di mesi otto di detenzione; per il reato di cui al n. 11 quella di mesi quattro e giorni venti di detenzione e della multa di lire cento; per il reato di cui al n. 3 quella di lire duecento di multa; ed infine per il reato di cui al n. 5 la pena di giorni quattro di arresto.

Il fatto di cui al n. 4 si compenetra con fatto principale e quindi, a norma dell'art. 78 Codice Penale è punito con la pena irrogata per quest'ultimo fatto costituente reato, pena che è la più grave.

Cumulando le anzidette pene a norma degli art. 68, 71, 72 e 75 del C.P., la pena definitiva da infliggere all'Oxilia Italo risulta complessivamente di anni uno, mesi uno e giorni venti di detenzione, e di lire trecento di multa.

I condannati sono tenuti in solido al pagamento delle spese dell'erario dello Stato

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara Turati Filippo, Pertini Alessandro, Parri Ferruccio, Rosselli Carlo, Dabove Lorenzo, Oxilia Italo e Boyancé Giuseppe responsabili i primi due della contravvenzione di cui all'art. 160 capoverso 2° Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza 6 Novembre 1926 n. 1848 e gli altri di concorso in tale reato, così modificato il capo di imputazione;

Dichiara inoltre Oxilia Italo responsabile dei reati di cui alla lettera D) n. 1, 2, 3 e 5 del capo di imputazione;

Letti e pubblicati suddetti articoli 160, 63 C.P. 68, 71, 73 e 75 stesso codice, 57, 354, 36, 38, 352, 352, 116 e 423 Codice della Marina Mercantile nonché gli art. 909, 911, 912, 913 e 652 del relativo regolamento 417, 422, 429 Codice di Procedura penale;

Condanna Turati Filippo, Pertini Alessandro, Parri Ferruccio, Rosselli Carlo, Dabove Lorenzo e Boyancé Giuseppe alla pena di mesi dieci di arresto per ciascuno; e Oxilia Italo alla pena per la detenzione per anni uno, mesi uno e giorni venti e della multa di lire trecento.

Condanna tutti in solido al pagamento delle spese dell'Erario dello Stato.

Visto l'art. 421 Cod. Proc. Pen.

Assolve Albini Ettore perché il fatto a lui ascritto non costituisce reato; Spirito Francesco per non avervi concorso; Ameglio Emilio e Oxilia Giacomo per insufficienza di prove dalla imputazione di cui alla lettera B.

Assolve infine Dabove Lorenzo, Ameglio Emilio e Oxilia Giacomo dagli altri reati per non averli commessi.

Savona, 14 Settembre 1927 (anno V)

Firmato: Sarno - Donadu - Guido Malinossi - Garnero